Consultazioni
Norme per la consultazione ai sensi dell’art. 122 del
Codice dei beni culturali e del paesaggio (
decreto
legislativo 42/2004).
I documenti conservati negli Archivi di stato
sono liberamente consultabili. Le norme prevedono che:
1) si consulta un pezzo alla volta - non si altera
la sequenza del materiale, le
eventuali anomalie
vanno segnalate al personale;
2) è proibito scrivere sui documenti, anche in matita, o
prendere appunti
appoggiando le proprie carte sui
documenti, o comunque gravando su di essi;
3) è vietato aprire un documento sigillato, a tale
attività provvederà il personale di
sala;
4) per nessun motivo il materiale archivistico può essere
portato al di fuori della
sala.
Chi contravviene a queste norme può essere allontanato
dall’archivio e, nei casi più gravi, escluso temporaneamente o
definitivamente dalle sale studio di tutti gli archivi di
stato ed eventualmente denunciato alle autorità giudiziarie.
Possono essere esclusi dalla consultazione documenti in
cattivo stato di conservazione. Al fine di preservare
l’integrità di tale prezioso materiale documentario, la
visione delle mappe di catasto avviene da terminale, mentre
gli originali possono essere visionati solo in casi di
comprovata difficoltà di lettura a computer.