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ARCHIVIO DI STATO DI CATANIA |
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Servizio di "Sala di studio" |
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Norme generali |
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L'osservanza delle regole stabilite per il servizio di sala di studio è curata dal direttore della sala e dai suoi collaboratori. Per l'accesso alla sala di studio gli studiosi debbono presentare una domanda di ammissione al direttore dell'Archivio. La consultazione della documentazione conservata presso l'Archivio di Stato di Catania è libera e gratuita per tutti coloro che devono svolgere ricerche per motivi personali, amministrativi o di studio, previa autorizzazione della direzione. È vietato portare in Sala di studio borse, cartelle, giornali e contenitori di qualsiasi genere che vanno depositati nell’armadietto assegnato a ciascuno utente. Sono possibili controlli e ispezioni in entrata e in uscita. Negli ambienti frequentati dagli utenti è attivo un impianto videosorveglianza. Documentazione riservata (Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" I documenti conservati negli archivi di Stato sono liberamente consultabili ad eccezione: Anteriormente al decorso dei termini sopraindicati i documenti restano accessibili ai sensi della disciplina sull'accesso ai documenti amministrativi. Sull'istanza di accesso provvede l'amministrazione che deteneva il documento prima del versamento o del deposito. Alle disposizioni sopra citate sono assoggettati anche gli archivi e i documenti di proprietà privata depositati negli archivi di Stato. I depositanti e coloro che donano o vendono o lasciano in eredità o legato i documenti possono anche stabilire la condizione della non consultabilità di tutti o di parte dei documenti dell'ultimo settantennio. Tale limitazione non opera nei riguardi dei depositanti, dei donanti, dei venditori e di qualsiasi altra persona da essi designata; detta limitazione e' altresì inoperante nei confronti degli aventi causa dai depositanti, donanti e venditori, quando si tratti di documenti concernenti oggetti patrimoniali, ai quali essi siano interessati per il titolo di acquisto. Consultabilità dei documenti riservati Il Ministro dell'interno, previo parere del direttore dell'Archivio di Stato competente e udita la commissione per le questioni inerenti alla consultabilità degli atti di archivio riservati, istituita presso il Ministero dell'interno, può autorizzare la consultazione per scopi storici di documenti di carattere riservato conservati negli archivi di Stato anche prima della scadenza dei termini. L'autorizzazione e' rilasciata, a parità di condizioni, ad ogni richiedente. I documenti per i quali e' autorizzata la consultazione conservano il loro carattere riservato e non possono essere diffusi. Consultabilità a scopi storici degli archivi correnti Salvo quanto disposto dalla vigente normativa in materia di accesso agli atti della pubblica amministrazione, lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali disciplinano la consultazione a scopi storici dei propri archivi correnti e di deposito. Declaratoria di riservatezza L'accertamento dell'esistenza e della natura degli atti non liberamente consultabili e' effettuato dal Ministero dell'interno, d'intesa con il Ministero. Protezione di dati personali Qualora il titolare di dati personali abbia esercitato i diritti a lui riconosciuti dalla normativa che ne disciplina il trattamento, i documenti degli archivi storici sono conservati e consultabili unitamente alla documentazione relativa all'esercizio degli stessi diritti. Su richiesta del titolare medesimo, può essere disposto il blocco dei dati personali che non siano di rilevante interesse pubblico, qualora il loro trattamento comporti un concreto pericolo di lesione della dignità, della riservatezza o dell'identità personale dell'interessato. La consultazione per scopi storici dei documenti contenenti dati personali e' assoggettata anche alle disposizioni del codice di deontologia e di buona condotta previsto dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali. Consultabilità degli archivi privati I privati proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di archivi o di singoli documenti dichiarati hanno l'obbligo di permettere agli studiosi, che ne facciano motivata richiesta tramite il soprintendente archivistico, la consultazione dei documenti secondo modalità concordate tra i privati stessi e il soprintendente. Le relative spese sono a carico dello studioso. Sono esclusi dalla consultazione i singoli documenti dichiarati di carattere riservato. Possono essere esclusi dalla consultazione anche i documenti per i quali sia stata posta la condizione di non consultabilità. Norme di comportamento degli utenti Durante la visione dei documenti, gli studiosi debbono evitare ogni sia pur lieve danneggiamento ai medesimi. E' proibito scrivere (anche a matita) sui documenti, provocarne lacerazione, mettere in disordine il materiale, cambiando l'ordine delle carte non legate o dei fascicoli e sottofascicoli. In sintesi gli studiosi sono tenuti a riconsegnare il materiale nelle condizioni in cui l'hanno ricevuto. Gli studiosi non ottemperanti a tali disposizioni, dopo essere stati diffidati, possono essere allontanati dalla sala di studio e, nei casi più gravi, possono essere esclusi, temporaneamente o definitivamente, dalle sale di studio di tutti gli Archivi, oltre che denunciati all'autorità giudiziaria per il risarcimento dei danni e le eventuali sanzioni penali. In sala di studio gli studiosi possono consultare i libri della biblioteca dell'Archivio (che è una biblioteca d'istituto e non pubblica), avvalendosi di appositi moduli per la richiesta. Norme più dettagliate sono contenute nel regolamento interno della biblioteca dell'Archivio. Entrato in Sala di Studio l’utente è tenuto ad apporre la propria firma in forma leggibile sul registro delle presenze giornaliere, e a compilare, per ciascun anno solare e per ciascun tema di ricerca, una domanda di ammissione alla consultazione su un modulo a stampa fornito dal personale addetto. Sulla domanda è necessario indicare in modo chiaro, possibilmente in stampatello, le proprie generalità, l’oggetto della ricerca e le sue finalità. La domanda di ammissione deve essere presentata al Direttore della Sala di studio. Sottoscrivendo la domanda di ammissione l’utente acconsente al trattamento informatico dei propri dati personali e si impegna a rispettare il Codice di deontologia e buona condotta per il trattamento dei dati personali per scopi scientifici. Gli inventari, gli strumenti di corredo e i repertori sono liberamente consultabili e, una volta presi, devono essere ricollocati dagli studiosi al loro posto. Non è consentito portarli fuori dalla Sala inventari. Non è consentito scompaginare l’ordine dei documenti e dei fascicoli, in qualsiasi stato si trovino né apporre segni o numerazioni sulle carte. Si raccomanda di lasciare i documenti selezionati per la riproduzione nell’ordine in cui si trovano nel fascicolo e di non rimuoverli per nessuna ragione. Non sono ammessi comportamenti che possono disturbare o essere lesivi della dignità delle persone. Norme che regolano l’autorizzazione alla pubblicazione del materiale archivistico Per poter pubblicare o utilizzare in facsimile il materiale archivistico dell’Archivio di Stato di Catania, il richiedente è tenuto a inoltrare al Direttore una domanda di autorizzazione alla pubblicazione corredata da una marca da bollo di euro 14,62 indicando la segnatura archivistica del materiale, il titolo dell’opera, la destinazione delle riproduzioni e le finalità commerciali o didattiche, educative, culturali e senza fini di lucro. Una volta ottenuta l’autorizzazione il ricercatore dovrà riportare sulla pubblicazione l’indicazione dell’Archivio di Stato di Catania quale possessore del documento edito e la segnatura archivistica completa del materiale; la menzione “su concessione del Ministero per i Beni e le attività culturali”; gli estremi dell’autorizzazione. Il ricercatore, inoltre, dovrà consegnare all’Archivio di Stato di Catania tre copie della pubblicazione. |
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