Tribunale collegiale di prima istanza di Livorno
Filze e buste 245, 1839 - 1864
La legge di riforma generale del 2 agosto 1838 abolì il Magistrato civile e consolare; anche a Livorno fu istituito un Tribunale di prima istanza, composto da un presidente e da cinque auditori, divisi in due turni, civile e criminale. Ciascun turno era formato da tre auditori, compreso il presidente ed era coadiuvato da un funzionario del pubblico ministero, il procuratore regio o sostituto.
La giurisdizione del tribunale si estendeva sul territorio del Governo di Livorno: la città, il vicariato di Rosignano, la podesteria di Bibbona, comprendente le ex-podesterie di Guardistallo e Castagneto.
Per le cause criminali aveva giurisdizione anche sull'isola d'Elba; la giurisdizione civile era invece assegnata ad un auditore giudice di prima istanza con le stesse attribuzioni del tribunale di prima istanza di Livorno.
Per quanto riguarda il contenzioso civile, la competenza del tribunale comprendeva tutte le cause reali, personali, miste, esecutive e commerciali superiori a 400 lire. Giudicava in appello i ricorsi avverso le sentenze emesse dai vicari regi, dai giudici civili e dai podestà per le cause superiori a 70 lire. Queste sentenze erano inappellabili.
Le sentenze fino ad un valore di 800 lire erano inappellabili; era ammesso solo il ricorso davanti alla Suprema corte di cassazione. Invece le sentenze di valore superiore erano appellabili presso la Corte regia di Firenze; avverso le sentenze di quest'ultima era ammesso il ricorso alla Suprema corte di cassazione, solo per violazioni di forma o di diritto. La Suprema corte non decideva sul merito, ma o rigettava il ricorso oppure, rinviava la sentenza al tribunale di prima istanza, ma ad un turno diverso.
Al tribunale di prima istanza competevano anche i giudizi di interdizione e di tutela per i prodighi e gli incapaci di mente, per i quali era ammesso il ricorso davanti alla Corte regia.[1]
Nelle cause criminali il tribunale giudicava senza appello delitti e trasgressioni che comportavano l'esilio, una pena maggiore di 8 giorni di carcere e di 25 lire di ammenda.[2]
I vicari ed i giudici direttori degli atti criminali dirigevano la polizia investigativa ed esercitavano le funzioni di giudici istruttori.
La legge compartimentale 9 marzo 1848 confermò il tribunale di prima istanza e, poiché il governo provvisorio toscano abolì la pena dell'esilio[3], il tribunale per un breve periodo poté comminare soltanto la pena del carcere e quelle pecuniarie, fin quando, in seguito ai moti mazziniani ed antidinastici, questa non venne ripristinata dall'autorità granducale.
La maggior parte delle carte fu raccolta nell'archivio storico cittadino nel 1899. Un versamento da parte del tribunale (1976) ha consentito una modesta integrazione del settore civile, peraltro caratterizzato da gravissime lacune dovute ai bombardamenti subiti dalla città nella seconda guerra mondiale.
Serie
- Decreti e sentenze - turno civile, filze 23, 1840 - 1863, con lacune relative agli anni 1841 - 1846, 1849, 1852, 1855 - 1856, 1858, 1861 - 1862.
- Processi civili, buste 2, 1854, 1857 - 1859, 1860 gennaio.
- Processi criminali intestati al regio procuratore, buste 100, 1844 - 1864
- Processi criminali con decreto interlocutorio, buste 7, 1854 - 1863
- Inserti di udienza, buste 113, 1839 - 1859
[1] Motuproprio 2 agosto 1838, artt. 99-104.
[2] Id., artt. 176-177.
[3] Legge 4 marzo 1849, art. 5.