Attività - Depositi e Donazioni
Deposito volontario di archivi e documenti
Il deposito volontario di documentazione storica in un Archivio di Stato
salvaguarda il diritto di proprietà del depositante. Per gli enti pubblici
occorrono una deliberazione dell'organo direttivo e un elenco dei
documenti che si intendono depositare, da trasmettere in triplice
originale alla Soprintendenza Archivistica. Le spese di conservazione e
custodia specificatamente riferite ai beni depositati sono a carico degli
enti depositanti.
Per i privati proprietari di documenti di particolare pregio che
rappresentino significative integrazioni del patrimonio documentario
pubblico è prevista la formula del "comodato", contemplata dall’art. 44
del Codice dei Beni Culturali. Sia per gli enti pubblici che per i privati
(enti e persone) è necessario inoltre stilare una convenzione che
stabilisca gli obblighi ed i diritti delle parti in causa.
Donazioni di archivi e documenti
La volontà di un privato di donare materiale documentario allo Stato deve
essere manifestata con lettera
indirizzata alla Soprintendenza Archivistica dalla quale risultino,
oltre che le generalità complete del donante ed il codice fiscale, la
dichiarazione della piena disponibilità del bene ed il valore venale
attribuito al medesimo.
La donazione deve effettuarsi mediante atto pubblico, soggetto a
registrazione gratuita; se è invece di modico valore (fino a euro 2550,00)
essa è regolata da una semplice scrittura privata. In entrambi i casi è
indispensabile un elenco dei documenti che si intendono donare.
